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Immagine del redattoreMexall Progress

Bonus finestre per il superamento delle barriere architettoniche

Aggiornamento: 12 set 2023


Un titolo dritto al punto più discusso di questi giorni nel nostro settore.


La promozione di vendita di finestre con bonus 75% per abbattimento delle barriere architettoniche ha destato non poca speranza ma direi anche confusione tra gli addetti al settore infissi ma anche tra gli utenti che si sentono agevolati dallo sconto in fattura.


Tanti gli articoli e i video esaminabili sul web, proviamo anche noi a fare il punto della situazione sperando di avere notizie molto più certe e soprattutto a zero rischi.


Partiamo dall'ormai noto Decreto 11 del 16/02/2023 che con l'articolo 2 aboliva lo sconto in fattura e la cessione del credito a meno di alcuni casi in particolare per chi avesse già contrattato o iniziato i lavori entro il 16/02/2023 ovvero la norma non è retroattiva.


Successivamente Legge 11 aprile 2023, n.38 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 16 febbraio 2023, n.11" Sottotitolo: “Le novità sulla cessione del credito da bonus fiscali in edilizia”. A pagina 5 si legge:

“BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE .... ai fini degli interventi di superamento delle barriere architettoniche per i quali spetta il bonus al 75% per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2025, senza ulteriori condizioni (art.2, co.1-bis)."


In sostanza, per questa agevolazione, lo sconto in fattura e la cessione del credito sono sempre consentite per le spese sostenute e per l’avvio dei lavori anche dopo il 17 febbraio 2023, nonché per i lavori già in corso prima di tale data”.


La sostituzione degli infissi sin dal 1989 è considerata tra gli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche. Il Decreto Ministeriale n° 236 del 14/06/1989 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica e sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”. Gli infissi infatti devono seguire alcune regole per poter agevolare il passaggio per persone con disabilità e possono essere agevolati non solo nel caso in cui è presente un disabile in casa ma anche in visione preventiva. In particolare per gli infissi va considerato: la luce netta passaggio minima, l'altezza della maniglia in caso di finestra o portafinestra, l'anta mobile apribile con pressione minima di 8 kg, la soglia ribassata ad una altezza massima di 2,5 cm, vetri acustici, protezione degli spigoli.


In sintesi, lo sconto in fattura è confermato ma limitandolo a:

-Edifici costituiti da una singola unità immobiliare, come le ville unifamiliari ecc, di qualsiasi categoria catastale e quindi non solo edifici abitativi.

-Singole unità immobiliari poste all’interno di un condominio ma con accesso autonomo funzionalmente indipendenti

-Parti comuni di edifici di qualsiasi categoria catastale.

Il bonus 75% vale per privati ma anche per le società di capitale, come spa, srl…e vale anche per gli immobili strumentali come i bar, i ristoranti, gli alberghi. E vale a prescindere dalla presenza di disabili nell’immobile o di ultra sessantacinquenni.


La detrazione, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:


- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;

- 30.000 a euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

Ciò implica che, ad esempio, nel caso in cui l'edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 530.000 euro, calcolato moltiplicando 40.000 euro per 8 (320.000 euro) e 30.000 euro per 7 (210.000 euro).


Rif interpello:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_291_23.05.2022.pdf/8903f266-c96f-2dde-f749-4d84e5b1febb


Ad oggi è stato fatto un interpello all'agenzia delle entrate per essere sicuri che questa "scorciatoia" per ritornare allo sconto in fattura sia corretta e legittima.


Nel frattempo preferiamo suggerire di usufruire delle detrazioni del 50% in 10 anni dove spesso si ottiene anche un prezzo migliore, non aumentato per gli ulteriori oneri fiscali che deve sostenere il serramentista dovendo anticipare il 50% del costo dei serramenti venduti.

Riguardo alle barriere architettoniche ci auguriamo che questo sia un buon modo per davvero sensibilizzare sempre più committenti e tecnici a progettare ristrutturazioni fruibili per tutti.








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