Finalmente il 4 dicembre entrerà in vigore il Decreto 23 giugno 2022 n. 256, relativo ai Criteri Ambientali Minimi per l’edilizia detto anche CAM 2022.
Solitamente i CAM si applicano nelle gare per lavori nelle pubbliche amministrazioni ma cominciano ad essere applicati anche nei lavori privati o soprattutto per richiesta da parte di architetti o progettisti.
Quali sono i principi dei CAM 2022
I CAM si basano generalmente su principi e modelli di sviluppo dell’economia circolare e sono coerenti con un approccio di architettura bio-ecosostenibile. Se i lavori riguardano parti di edifici e non interi edifici, si vanno ad applicare limitatamente ai capitoli: 2.5 – Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione; 2.6 – Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere.
I prodotti da costruzione
Sono trattati al punto 2.5 I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori in base a quanto previsto dall’art 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
Per i prodotti da costruzione dotati di norma armonizzata, devono essere rese le dichiarazioni di prestazione (DoP) in accordo con il regolamento prodotti da costruzione 9 marzo 2011, n. 305 ed il decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 106.
Contenuto di materia riciclata
Il valore percentuale del contenuto di materia riciclata ovvero recuperata ovvero di sottoprodotti, deve essere dimostrato attraverso una delle seguenti metodologie: 1. dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD) 2. certificazione “ReMade in Italy®” 3. marchio “Plastica seconda vita” 4. per i prodotti in PVC, una certificazione di prodotto basata sui criteri 4.1 “Use of recycled PVC” e 4.2 “Use of PVC by-product”, del marchio VinylPlus Product Label 5. certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali e sul bilancio di massa, 6. certificazione di prodotto in conformità alla prassi UNI/PdR 88 “Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti”
Legno
Il riferimento è il punto 2.5.6 Prodotti legnosi Tutti i prodotti in legno utilizzati nel progetto devono provenire da foreste gestite in maniera sostenibile se costituiti da materie prime vergini.
Serramenti ed oscuranti in PVC
Sono trattati al punto 2.5.11. Qui si afferma che: I serramenti oscuranti in PVC sono prodotti con un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti di almeno il 20% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.
Nel decreto non si fa accenno a serramenti in altri materiali Anche se annunciato, nel testo di legge non si fa alcun riferimento al livello di qualifica dei posatori.
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