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Decreto semplificazioni bis ed ecobonus...cosa cambia?

Come evidenziato già negli scorsi articoli del blog, quando si parla di superbonus. si parla di procedure lunghe e difficili.

Per fortuna corre in aiuto del serramentista il nuovo DL semplificazioni.

Cosa dice?

Scopriamolo insieme...

Il decreto semplificazioni pubblicato in GU il 01/06/2021 sancisce alcune novità importanti riguardanti il superbonus.

Tra tutte quella che desta più l'attenzione riguarda la documentazione per presentare l'ecobonus.

Infatti da oggi in poi, per poter accedere al superbonus sarà necessaria la sola CILA (comunicazione inizio lavori asseverata) e non più l'asseverazione di conformità edilizia-urbanistica.

Cosa cambia?

La differenza fondamentale riguarda i tempi, infatti per ricevere la conformità edilizia-urbanistica sono necessari in media 60 giorni; i quali andavano inevitabilmente ad intasare i comuni nostrani con centinaia di richieste da esaminare.


Per maggiore chiarezza ecco il testo originale del DL semplificazioni:

"Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1- bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto all’ art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi: a) mancata presentazione della CILA; b) interventi realizzati in difformità dalla CILA; c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo; d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento."


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