Il 17 Maggio 2022 il DL aiuti è stato finalmente pubblicato in gazzetta, di cosa parla?
Scopriamolo insieme...
Il 17 Maggio il Dl aiuti è stato pubblicato in GU ufficiale come Decreto legge 17 Maggio 2022 n50 Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché’ in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. Al suo interno vi sono numerose novità atte ad aiutare i cittadini italiani in questo difficile momento causato dalla fine della pandemia e dalla sanguinosa guera in Ucraina.
In esso sono contenute anche novità importanti per quanto riguarda il superbonus, sopratutto in relazione ad una più facile cessione del credito alle banche.
Il tutto è contenuto nell' Art 14 Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
Per il Superbonus?
La prima novità la si può leggere già al comma 1 lettera a dove si legge:
1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 119, comma 8-bis, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.»;
Ciò vuol dire che per i proprietari di villette si attua lo spostamento della spesa del 30% dal 30 giugno al 30 settembre per godere del Superbonus.
Aiuti per le banche
Proseguendo la lettura del comma 1 alla lettera b:
b) all’articolo 121, comma 1: 1) «alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione».
Quindi?
Dal 01/05 le banche e le società che appartengono ad un gruppo bancario, potranno cedere crediti d'imposta da bonus edilizi a clienti professionali privati senza ulteriori cessioni.
Questo dovrebbe aiutare a rendere più scorrevole il processo di cessione e ad aiutare le numerose aziende in difficoltà dal blocco della cessione dei crediti.
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