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Pubblicato il decreto sostegni-ter

Il decreto sostegni-ter è legge, vediamo meglio come è cambiata la legge e come è cambiata la cessione del credito.


Finalmente la Camera dei Deputati ha convertito in legge il Decreto-legge “Sostegni-ter del 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”.

Il provvedimento spazia su molte aree ed interviene in tanti campi tra cui anche i bonus edilizi ed i relativi crediti.

Proprio a tal riguardo il provvedimento regola tre aspetti:

-cessione e sconto in fattura con la limitazione massima di 3 cessioni;

-sanzioni in caso di asseverazioni false;

-applicazioni CCNL in cantieri sopra i 70000€.

Il decreto quindi conferma il limite delle tre cessioni con l’ulteriore limitazione che la seconda e la terza cessione potrà essere effettuata solo a favore di:

  • banche e intermediari finanziari iscritti all’apposito albo;

  • imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

In questo modo viene salvato quel meccanismo che consentiva ai serramentisti di cedere il credito derivante da bonus ad un fornitore.

Infine, il termine per la comunicazione dell’opzione sconto in fattura o cessione del credito è prorogato dal 7 al 29 aprile.

Per quanto riguarda le sanzioni riguardanti i tecnici disonesti citiamo quanto scritto sul testo “Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata”.

Inoltre per quanto riguarda committenti di lavori edili di importo superiore a 70 mila euro potranno ottenere i bonus edilizi solo se le imprese applicano i CCNL, i contratti collettivi nazionali del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative.

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