top of page
  • Immagine del redattoreMexall Progress

Superbonus 110%: è possibile anche in caso di abusi?

Vi è molto fermento riguardo il superbonus, soprattutto "a causa" di una notizia che sembra aver cambiato le carte in tavola per tutti, e cioè che sia possibile ottenere il superbonus 110% anche in caso di abusi edilizi.

Ma è davvero così? Scopriamolo insieme...


Con la modifica apportata al comma 13-ter, art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) dal Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis) il legislatore ha dato una svolta molto importante sul tema ecobonus, infatti sarà possibile usufruire delle detrazioni anche in caso di "abusi edilizi".










Ma cosa significa? Possiamo avviare una costruzione con superbonus anche in caso di assenza di stato legittimo?

La risposta come sempre in questi casi è "ni".

Infatti si potrà usufruire del superbonus anche in caso di abuso solo se sono state realizzate opere edilizie comunque conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi, per le quali l’errore consiste solo nella presentazione di un titolo abilitativo diverso da quello richiesto (ad. es. SCIA invece di CILA), non si avrà decadenza dal beneficio fiscale.

Cosa cambia tra SCIA e CILA?

Per chi non è un tecnico è difficile districarsi tra tutti questi termini, infatti come primo passo noi consigliamo di rivolgersi sempre ad un tecnico qualificato, ma per capire meglio tracciamo una prima differenza tra SCIA e CILA.

La SCIA Segnalazione Certificata di Inizio Attività: è necessaria quando si interviene sulle parti strutturali

Per intenderci quando si fanno lavori di:

  • manutenzione straordinaria

  • interventi di ristrutturazione edilizia

  • restauro e di risanamento conservativo

  • varianti a permessi di costruire che non modificano parametri urbanistici e volumetrie, destinazione d’uso, categoria edilizia e che non alterano la sagoma degli edifici vincolati; e varianti che non costituiscono una variazione essenziale.

Invece la CILA Comunicazione Inizio Lavori Asseverata: si usa per interventi di manutenzione ordinaria e, in generale, quando si interviene parti non strutturali dell’edificio.

Per intenderci quando si fanno lavori di:

  • gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw

  • eliminazione di barriere architettoniche escluse le opere che modificano la facciata esterna come gli ascensori esterni

  • attività di ricerca nel sottosuolo

  • i movimenti di terra.

  • ecc.

Quindi laddove si verifichi un caso in cui, ad esempio, si dovrebbe presentare la SCIA ma si presenta la CILA e si tratta di interventi sanabili, il beneficio per il superbonus non decade e si può tranquillamente ricorrere al superbonus (previo parere positivo di un tecnico abilitato).


Fonti:


































61 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti
bottom of page